“CARO CEMENTO”
AZIONE LEGALE DI RISARCIMENTO DANNI
L’Autorità Garante della Concorrenza e Mercato (AGCM) ha accertato che dal giugno 2011 e fino al mese di gennaio 2016 gli aumenti del prezzo del cemento sono stati decisi da un cartello tra le maggiori imprese cementiere italiane. Hanno partecipato al cartello le seguenti società: Italcementi SpA, Buzzi Unicem SpA, Colacem Spa, Cementir Italia SpA, Holcim SpA, Cementi Rossi SpA, Sacci Srl, Cementeria Monselice SpA, Cementizillo SpA, Cementeria Aldo Barbetti SpA, CAL.ME. SpA, Cementi Moccia SpA, TSC Srl.
Acclarata la condotta anticoncorrenziale, è possibile esperire un’azione legale per il ristoro delle maggiori somme pagate richiedendo il risarcimento del danno derivante dal sovrapprezzo imposto dal cartello.
Hanno diritto al risarcimento sia l’acquirente diretto (che ha comprato il cemento direttamente dall’autore della violazione) sia l’acquirente indiretto (che ha comprato non direttamente dall’autore della violazione ma da un’acquirente diretto oppure ha acquistato beni che incorporano o derivano da quelli oggetto di aumento illegittimo). Quindi, potranno proporre un’azione risarcitoria nei confronti delle suddette società cementiere le imprese di costruzione che, per il periodo dal 2011 al 2016, hanno acquistato direttamente o indirettamente partite di cemento (o prodotti dallo stesso elaborati) ad un prezzo alterato perché comprensivo del sovrapprezzo stabilito dal cartello e trasferito sugli acquirenti della catena di distribuzione. Possono aderire all’azione legale, dunque, tutte le società che, negli anni 2011/2016, abbiano acquistato sia la materia prima (cemento), sia qualsiasi altro tipo di prodotto da esso derivato (ad esempio calcestruzzo). Infatti, il provvedimento dell’Autorità Garante che ha condannato le società del Cartello, aveva indicato alcune categorie di acquirenti che, in quei casi, avevano acquistato il cemento dalle medesime società del Cartello: centrali di betonaggio; grossisti rivenditori; prefabbricanti; imprese di costruzione; pre-miscelatori; enti pubblici. Pertanto, si può presumere che i ricorrenti appartengano alle sopra menzionate categorie, senza escludere che eventuali altre società che, pur non appartenendo a tali settori, abbiano acquistato cemento o derivati possano partecipare all’azione di risarcimento dei danni. Non è previsto un limite minimo di quantitativo di acquisto o fatturato per acquisto di cemento o derivati né un’elencazione tassativa del tipo di prodotti acquistati.
Per valutare l’opportunità e le modalità di un’azione legale, ANCE Como e altre Associazioni del sistema associativo, hanno definito un’intesa con uno studio legale specializzato con la possibilità di prevedere che il pagamento del corrispettivo a favore dello studio avvenga solo in caso di esito positivo del giudizio e come percentuale dell’incasso.
Chi fosse interessato è pregato di compilare l’allegato form e rispedirlo a info@ancecomo.it